La Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sul tema del risarcimento da parte dello Stato del danno in favore dei medici per la mancata retribuzione degli anni di specializzazione, affermando che a tali fini il sanitario deve allegare alla propria domanda l’indicazione del corso frequentato, così da consentire al giudice di verificare se lo stesso rientri o meno tra quelli indicati dalle direttive comunitarie in materia.
Difatti, secondo la giurisprudenza, la responsabilità della pubblica amministrazione per il mancato recepimento della normativa comunitaria ed il conseguente diritto a tale risarcimento sussistono soltanto in caso di mancata retribuzione per la partecipazione ai corsi espressamente elencati negli allegati alle citate direttive o, in base al principio di equipollenza, ad altro corso presente in almeno due Stati membri.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, licenziamento, retribuzione, risarcimento
Medici specializzandi: necessaria l’indicazione del corso frequentato
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