Anche il TAR della Toscana, con sentenza di pochi giorni fa, ha statuito che il cd. danno da precariato è esente da tassazione allineandosi alla soluzione ormai impostasi da lungo tempo avanti all’A.G.O (tra le più recenti, si vedano: Cass. civ., sez. trib., 12 ottobre 2018, n. 25471; Trib. Venezia sez. lav., 22 aprile 2021, n. 284; Trib. Roma sez. lav., 17 novembre 2020, n. 7592), anche la giurisprudenza del Giudice amministrativo ha, infatti, riconosciuto che gli importi riconosciuti al lavoratore del pubblico impiego privatizzato a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma assumono valenza risarcitoria (danno emergente) relativamente alla perdita della chance di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, precario, tassazione
Ancora sulla giusta (non) tassazione del danno da precariato
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