a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, licenziamento

Svolgimento di altra attività durante il congedo per malattia

Il dipendente che svolga attività a favore di terzi durante il congedo per malattia, risultando assente alla visita domiciliare di controllo, può essere legittimamente licenziato per giusta causa?
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione in casi simili il licenziamento è legittimo soltanto nel caso in cui il datore di lavoro fornisca prova del fatto che lo stato di malattia fosse simulato oppure che la diversa attività espletata fosse potenzialmente idonea a pregiudicare la guarigione del dipendente ed il suo rientro in servizio.
In caso contrario, invece, il licenziamento intimato risulterebbe sproporzionato e palesemente illegittimo, in quanto nel nostro ordinamento non esiste un divieto generale di svolgimento di altra attività – anche a favore di terzi – da parte del lavoratore assente per malattia, con la conseguenza che – se ciò si verifica – non è configurabile un inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore d’opera.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

8 Febbraio 2026

Interposizione vietata di manodopera

Il Tribunale di Pisa-Sezione Lavoro, con sentenza del 30 dicembre 2025 n. 950, interviene sull’annosa questione della interposizione illecita di manodopera. Viene, innanzitutto, riaffermato che, anche nella vigenza dell’art. 29 D. Lgs. n. 276 del [...]

31 Gennaio 2026

Diritto di critica e potestà disciplinare

Il Tribunale di Firenze- Sezione Lavoro, con sentenza del 12 gennaio 2026 n. 1484/2025, si occupa di un tema che ricorre sovente nei repertori di giurisprudenza lavoristica: i limiti al diritto di critica di un [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto