La natura “riparatoria” delle stabilizzazioni supera il risarcimento del danno da precariato ex art. 36 D. Lgs. n. 165 del 2001?

La Corte di Appello di Firenze, a conclusione di una lunga vicenda contenziosa (risalente al 2011), mostra di aderire, con una sentenza della fine del mese di maggio 2022, all’orientamento (formatosi inizialmente con riferimento al personale scolastico) della natura pienamente satisfattiva delle stabilizzazioni (con correlato superamento del diritto ai danni) qualora dichiaratamente volte a superare (rectius: sanare) il carattere precario (a termine) del rapporto di lavoro “presupposto”. La soluzione sconta, per la verità, specie se calata in contesti estranei al Comparto della Scuola un qualche innegabile senso di ingiustizia, almeno sul piano sostanziale. Infatti, in taluni casi, il lungo periodo di precariato ha comunque effetti perniciosi sulla carriera e sullo sviluppo economico degli interessati che, in una sorta di “eterno” giorno della marmotta, finiscono, pur avendo magari alle spalle molti anni di servizio (in taluni casi anche diversi lustri), per essere collocati nella fascia iniziale della rispettiva area o categoria di inquadramento.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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