Il danno da demansionamento nel rapporto di lavoro pubblico: equivalenza formale e svuotamento delle funzioni

La sentenza della Suprema Corte della fine del mese di luglio 2023, già oggetto di una news, si occupa anche del tema delle mansioni cui può essere adibito un dipendente pubblico. Viene innanzitutto riaffermato che “l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nel pubblico impiego privatizzato, assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalita’ in concreto acquisita, e senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente delle mansioni, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’articolo 2103 c.c. (cfr. Sez. L, n. 18817 del 2018)”. Il che non toglie che “ove, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, si sia concretizzato il sostanziale svuotamento dell’attivita’ lavorativa, com’e’ accaduto nel caso di specie, la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell’equivalenza formale delle mansioni ex articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, configurandosi non un demansionamento, ma la diversa e piu’ grave figura della sottrazione integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (cfr. in tal senso Sez. L, n. 11499/2022)”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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