Anche nel rapporto di lavoro pubblico vale il principio secondo il quale in caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continualo a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale. Pertanto, in caso di eventuale demansionamento, la responsabilità per violazione dell’art. 2103 c.c. (ovvero dell’art. 52 D.Lgs. 165 del 2001) deve essere imputata a quest’ultimo e non anche al cedente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, rapporto di lavoro, trasferimento
l dipendente pubblico illegittimamente trasferito ad altro ente ed il suo demansionamento chi ne risponde?
Condividi questo articolo
Articoli correlati
19 Gennaio 2026
Il Tribunale di Siena- Sezione Lavoro, con sentenza 29 dicembre 2025 – 5 gennaio 2026 n. 1047, ha definito una vicenda che aveva trovato anche un notevole eco mediatico. In modo del tutto condivisibile, il [...]
18 Gennaio 2026
Il Tribunale di Lucca- Sezione Lavoro, con sentenza del 17 giugno 2025 n. 225, affronta il caso di una selezione, indetta da una società a controllo pubblico (e, quindi, soggetta al relativo TU), per il [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
