Anche nel rapporto di lavoro pubblico vale il principio secondo il quale in caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continualo a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale. Pertanto, in caso di eventuale demansionamento, la responsabilità per violazione dell’art. 2103 c.c. (ovvero dell’art. 52 D.Lgs. 165 del 2001) deve essere imputata a quest’ultimo e non anche al cedente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, rapporto di lavoro, trasferimento
l dipendente pubblico illegittimamente trasferito ad altro ente ed il suo demansionamento chi ne risponde?
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