La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, pur non sussistendo un diritto soggettivo al rinnovo del contratto a termine in essere tra le parti, se il mancato rinnovo è motivato esclusivamente dallo stato di gravidanza della lavoratrice, il datore di lavoro deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla dipendente a causa del trattamento discriminatorio ricevuto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente, licenziamento, risarcimento
Mi neghi il rinnovo del contratto perchè incinta?
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