Il giudice amministrativo, in seno a un giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che ha ritenuto errata la valutazione ottenuta dal dipendente e ha condannato la pubblica amministrazione alla ripetizione della stessa, ha concluso che la valutazione non può essere ripetuta, qualora sia fondata su elementi soggettivi di natura comportamentale e il responsabile sia stato, medio tempore, posto in quiescenza.
Nè, secondo il collegio, può essere accolta la domanda risarcitoria proposta dal dipendente, in quanto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione nascente dal giudicato non è imputabile alla condotta dell’amministrazione e il lavoratore non ha fornito prova del danno da perdita di chance asseritamente subito.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente
Pensione del responsabile = impossibilità di nuova valutazione
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