Nel settembre 2020 il TAR della Toscana ha aderito con convinzione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’istituto del trasferimento temporaneo ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 si applica anche ai militari ed alle forze di polizia, e più in generale con riguardo a tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese dunque le categorie rimaste assoggettate dopo il 2011, o meglio dopo il D. Lgs. 29/1993, a regimi speciali pubblicistici, non rientrando nella cosiddetta privatizzazione. Insomma, a detta del TAR della Toscana, “i principi espressi nell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, per la loro valenza e carattere, hanno natura e
funzione di generale applicazione a tutto il pubblico impiego, per “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”, sicché “escludere l’applicabilità di tale particolare forma di tutela della maternità ai militari e agli altri lavoratori pubblici subordinati comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra personale comunque dipendente della P.A. in relazione ad un istituto che vede, a monte, nella temporaneità dell’assegnazione, il
contemperamento tra esigenze genitoriali e quelle dell’Amministrazione di appartenenza”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, polizia, trasferimento
Il diritto all’assegnazione temporanea, di cui all’art. 42 bis Dlgs n. 151 del 2001, si applica anche ai personale in regime di diritto pubblico (ad esempio, docenti universitari, militari, vigili del fuoco ed appartenenti alle forze di pubblica sicurezza)?
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