Le prime pronunzie della giurisprudenza di merito confermano che, in ambito sanitario o sociosanitario e per lavoratori adibiti ad attività con tale contenuto, tutte le volte che il rifiuto del vaccino contro il virus Sars Cov-2 risulti ingiustificato, la prestazione lavorativa diviene irricevibile e, laddove neppure risulti possibile una diversa collocazione del lavoratore (anche in altre mansioni), questi può essere messo a casa (senza stipendio) senza necessità di accertamenti ulteriori. Ciò, anche prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 44/2021che avrebbe soltanto portato ad emersione normativa un principio già desumibile dall’ordinamento, sul rilievo che l’attuale stato pandemico determinerebbe il prevalere dell’esigenza di tutelare la salute collettiva e delle correlate esigenze organizzative delle aziende sanitarie e socio sanitarie. Resta ovviamente, sullo sfondo, la non semplice conciliabilità fra la libertà di autodeterminazione individuale del lavoratore, nelle scelte inerenti le cure sanitarie, ed i riflessi concreti sulla sua vita di tutti i giorni, stante anche il carattere tuttora non obbligatorio della vaccinazione che mantiene un contenuto anche sperimentale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
covid, retribuzione
Vaccino, ma quanto mi costi!
Condividi questo articolo
Articoli correlati
10 Luglio 2025
La Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 240 del 02/05/2025, afferma in maniera del tutto condivisibile che non sussiste un obbligo, per il datore di lavoro, di procedere ad un’unica [...]
8 Luglio 2025
Il TAR Toscana, con sentenza del 14 maggio 2025 n. 857, afferma in modo pienamente condivisibile, riecheggiando anche la giurisprudenza lavoristica del giudice ordinario, che “Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 novembre [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.