Il TAR Toscana, con un’interessante sentenza dell’aprile 2022, richiama alcuni principi consolidati in caso di assunzione avvenuta in ritardo a seguito di un precedente procedimento contenzioso vittorioso (nella specie si trattava di un allievo finanziere inizialmente escluso da un concorso per il reclutamento con un provvedimento poi annullato dal Giudice amministrativo). Infatti si afferma che “gli effetti economici della promozione non possono che decorrere dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro.
La decorrenza giuridica differisce ontologicamente dalla decorrenza economica, fatta salva una espressa disposizione legislativa che le equipari”. In altre parole prosegue il TAR della Toscana “essendo la retribuzione in rapporto sinallagmatico con il servizio svolto, solo l’effettiva assunzione fa decorrere il trattamento economico.
Infatti, “il diritto alla retribuzione non consegue automaticamente alla nomina nemmeno nel caso in cui questa sia disposta ora per allora in virtù di un giudicato, ma è correlato e subordinato alla prestazione effettiva del servizio, dal momento che le obbligazioni fondamentali gravanti sui due soggetti del rapporto (prestazione lavorativa e retribuzione) sono legate da un nesso di stretta corrispettività” (Cons. Stato, VI, 4.4.2003, n. 1752)”. E neppure può trovare ingresso la domanda di risarcimento dei danni, essendo maturata la decadenza dell’art. 30, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 104/2010, “sia rispetto al provvedimento di esclusione, sia rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento medesimo”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Ritardata assunzione, diritto alla retribuzione e decadenza dell’azione risarcitoria
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