a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

precario, scuola

Concorso straordinario per l’assunzione di personale docente e requisito di pregressa esperienza maturata unicamente presso la scuola pubblica statale

Commento a
Consiglio di Stato, Sez. VI, 05/07/2021 n. 5110

E’ stato portato alla cognizione del Consiglio di Stato un bando di “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria” nel quale era richiesto, tra gli altri, quale titolo di ammissione, lo svolgimento di almeno due annualità di servizio specifico, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali. Specularmente, non assumeva alcuna rilevanza l’aver maturato il requisito di pregressa esperienza presso istituti scolastici privati e/o paritari.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha rigettato l’appello rilevando come il requisito di ammissione, previsto nel bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso dei ricorrenti, fosse diretta conseguenza di una previsione di legge (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 ottobre 2018 ed il DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, che prevede all’art. 3 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario), da cui non si sarebbe potuta predicare alcuna illegittimità propria dell’atto amministrativo, posto che il Ministero non avrebbe dispiegato alcuna potestà discrezionale.
Il Giudice Amministrativo ha precisato che il focus dell’impugnativa si sarebbe dovuto spostare sulla cd. legge-provvedimento, suscettibile -questa sì- di uno scrutinio di legittimità costituzionale.
Sennonché, investito della verifica dei presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale, il Giudice ne ha escluso la sussistenza.
Infatti, da un lato, ha ricostruito la ratio del requisito in parola, per aver introdotto un regime differenziato (tra scuola pubblica e paritaria), nell’esigenza di “eliminare il precariato storico”, dall’altro, ha escluso ogni possibile assimilazione dei due diversi plessi in ragione della sostanziale differenza esistente tra le strutture private, svincolate dall’esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e strutture pubbliche, dove invece valgono i principi generali per l’accesso all’amministrazione.

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