E’ di pochi giorni fa l’ordinanza, con la quale il Tribunale di Firenze ha annullato il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione adottato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana nei confronti di una propria iscritta per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021.
Secondo il Giudice, dato che “i report di Aifa […] riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi” e che, dunque, l’art. 32 comma 2 Cost. non sarebbe applicabile “proprio per la mancanza di benefìci della collettività”, detto obbligo vaccinale violerebbe i diritti al lavoro e alla salute costituzionalmente tutelati.
Sulla scorta di tale motivazione, pertanto, il Tribunale ha sospeso il provvedimento dell’Ordine, autorizzando la psicologa all’esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, con una pronucia che ha avuto una portata dirompente fin dal momento della sua pubblicazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
covid, sospensione
Il Tribunale di Firenze in materia di obbligo vaccinale
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