Un architetto (dipendente pubblico) e’ tenuto ad essere iscritto all’albo per accedere ad un incarico libero professionale del PNRR?

Negativa la risposta del TAR del Veneto in una sentenza della metà del mese di marzo 2023. Infatti si deduce che “la problematica dell’iscrizione all’Ordine degli Architetti è del tutto peculiare per i professionisti abilitati che già operano come “dipendenti pubblici-Architetti”, con espletamento, nell’ambito del rapporto d’impiego, di funzioni e competenze professionali tipicamente correlate a questo specifico titolo, con laurea ed abilitazione conseguita. Il ricorrente è un architetto che ha conseguito sia l’abilitazione che l’iscrizione all’albo professionale ed ha esercitato in passato la libera professione; alla data della procedura di cui è questione era un pubblico dipendente addetto alle funzioni di architetto ma non iscritto all’albo. L’Avviso che ha indetto la procedura prevedeva la sussistenza di un requisito, appropriato, in termini essenziali e formali, per i “liberi professionisti” aspiranti all’incarico, ma che doveva essere valutato ed interpretato, in una logica più sostanzialistica, per gli Architetti che operano alle dipendenze di enti pubblici, considerando che tali soggetti svolgono analoghe funzioni e che, a livello lavorativo, rivestono un ruolo parificato ed equipollente, comprensivo anche di competenze di progettazione (come evidenziato dal curriculum). D’altro canto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il possesso delle competenze professionali è accertato dal superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione, mentre la successiva iscrizione all’Albo, pur costituendo condicio sine qua non per l’esercizio della professione, rappresenta un adempimento formale, cui l’Ordine è tenuto, salva la verifica dell’assenza di cause ostative e senza invece che tale iscrizione sia preceduta dell’accertamento del possesso di ulteriori requisiti di capacità professionale in capo al richiedente. (Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2021, n. 947). Le considerazioni esposte, con specifico riferimento al caso di specie, trovano un ulteriore e diverso motivo di conferma dall’esame delle specifiche mansioni previste dall’incarico di collaborazione di cui è questione, che non si qualificano come attività di progettazione in senso proprio, richiedenti necessariamente l’iscrizione all’albo professione, essendo individuate nelle seguenti: “supporto alla Regione e agli EE.LL. nella gestione delle procedure complesse; Supporto al recupero dell’arretrato; Assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione di progetti; Supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure; Ulteriori attività specificate indicate nel Piano territoriale approvato dalla Regione Veneto”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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