La Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sul destino, in tema di legittimità o meno, del licenziamento di un dipendente intimato in costanza di malattia prima della scadenza del periodo di comporto.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il licenziamento irrogato prima del superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio deve essere considerato nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110 c.c.
Si tratta, in questi casi, di un licenziamento che all’atto della sua intimazione è sprovvisto di giusta causa in quanto il mero protrarsi di assenze giustificate non costituisce in alcun modo inadempimento.
In ogni caso, sottolinea ancora il giudice di legittimità, niente impedisce che il licenziamento nullo possa successivamente essere irrogato in forma legittima, una volta che le assenze del lavoratore abbino superato effettivamente il termine di comporto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, infortunio, licenziamento
È nullo il licenziamento irrogato prima della scadenza del periodo di comporto
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