Negativa la risposta del TAR Friuli Venezia Giulia che, con sentenza del 26 gennaio 2023, relativa ad un dipendente della Guardia di Finanza, ha ritenuto che, una volta venuto meno la regola della pregiudizialità penale rispetto al procedimento disciplinare anche per il personale in regime di diritto pubblico (in analogia a quella propria del personale privatizzato), l’amministrazione non potesse attendere sei anni prima di procedere alla contestazione disciplinare, avendo conoscenza dei fatti (in quel caso) dal 2016. Invero, a detta del TAR Friulano, non appare condivisibile “l’opposto impianto interpretativo proposto dall’Amministrazione: da un lato, infatti, si ammetterebbe la totale libertà dell’Amministrazione – il cui apprezzamento sarebbe sganciato da qualsiasi preliminare formale valutazione – di soprassedere dall’avviare un procedimento disciplinare in pendenza di un parallelo procedimento penale e, al contempo, si imporrebbe, dall’altro lato, una volta avviato il procedimento disciplinare, la sua prosecuzione e conclusione, salvi i soli casi previsti dall’art. 55 ter cit.”. Sicché “Avuta conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto alternativamente: a) procedere all’avvio dell’azione disciplinare nell’immediatezza, proseguire e concludere il relativo procedimento; b) procedere all’avvio dell’azione disciplinare nell’immediatezza e, poi, sospendere – attraverso l’adozione di un formale provvedimento di natura discrezionale – il relativo procedimento nell’attesa della definizione del procedimento penale; c) disporre il rinvio dell’azione disciplinare (e quindi soprassedere dall’immediato avvio del procedimento) attraverso l’adozione di un formale provvedimento discrezionale di rinvio, adeguatamente motivato”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente
E’ tempestiva una contestazione disciplinare a distanza di sei anni dai fatti, se si è attesa la fine del procedimento penale?
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