Il TAR Toscana, con sentenza del 24 maggio 2024 già oggetto di una news, affronta una questione che ricorre sovente nei procedimenti disciplinari ossia l’irrilevanza, sul piano disciplinare, dell’eventuale intervenuta estinzione del procedimento penale per intervenuta prescrizione dei reati. Si afferma, difatti, che “l’intervenuta prescrizione in sede penale, se è idonea ad estinguere il reato e dunque ad escludere la potestà punitiva, non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare. Pertanto al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare non occorre che sul procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, in quanto, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico” (Cons. Stato, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 468)”. Sicchè, nel caso di specie, “la successiva sentenza di appello, che secondo la difesa del ricorrente non sarebbe stata valutata dall’Amministrazione, si limita a dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, pertanto non cancella e non sminuisce la gravità dei fatti che emergono dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-. Sul punto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare che “La sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato improcedibile l’azione penale a causa della prescrizione dei reati non esclude, ma anzi, nel caso di un pubblico dipendente, postula che le condotte oggetto di imputazione debbano essere valutate a fini disciplinari, sicché dalle stesse ben possono essere tratti argomenti rilevanti ed anche dirimenti, circa la responsabilità disciplinare del dipendente. Pertanto non può ritenersi che attraverso il riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, alla sentenza penale l’Autorità abbia fatto discendere automaticamente da queste l’applicazione della sanzione, ma tale riferimento può ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l’offensività delle stesse e la loro riconducibilità all’interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale” (Cons. Stato, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 468, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689).”