a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

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Studente ripente ed iscrizione a corso di laurea in medicina

Il TAR Emilia Romagna- Parma, con sentenza del 15 marzo 2024, affronta il tema di uno studente universitario che, iscritto a Biologia, presenta una richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in qualità di ripetente, chiedendo l’esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum. Orbene, aderendo ad un precedente del TAR Toscana e richiamando il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ateneo convenuto in giudizio, si afferma che “la peculiarità della norma richiamata sulla ammissibilità del sovrannumero è plausibilmente necessaria per rendere applicabile l’istituto del “ripetente” con riferimento ai Corsi di Laurea a numero chiuso, trovando applicazione soltanto nei confronti degli studenti che quel corso già frequentano, ed è inserita, infatti, in un testo normativo, il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, di species, da applicarsi quindi in via di stretta interpretazione, rispetto a quello Didattico di Ateneo, di genus. Tali considerazioni sono confermate dalla pronuncia del T.A.R. Toscana, Sez. IV, 02/01/2024, n. 6, laddove si precisa che “la nozione di studente “ripetente” è esclusivamente diretta a inquadrare il percorso di studi di uno studente, la cui carriera universitaria non risulti coerente con le regole previste per il passaggio da un anno di corso all’altro” e che “Laddove si intendesse condividere le argomentazioni del ricorrente si perverrebbe al risultato di riconoscere a qualsiasi studente proveniente da altri corsi di laurea, la possibilità di conseguire l’immatricolazione come studente ripetente, così aggirando le regole delle procedure di trasferimento ed eludendo le esigenze di programmazione degli accessi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia”, risultando perciò corretto l’avviso dell’Amministrazione secondo cui “gli studenti ripetenti di corsi di laurea che chiedevano il trasferimento a Medicina e Chirurgia, dovevano comunque soggiacere al limite dei posti disponibili”.

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