La Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sulla questione della cessione del ramo d’azienda, ribadendo che per la configurabilità di tale fattispecie è necessario che la cessione abbia ad oggetto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica finalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi, ossia una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo.
Nel caso in cui, pertanto, il “ramo” ceduto si configuri come il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c. non potrà trovare applicazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Sul trasferimento di ramo d’azienda
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