La Suprema Corte, con sentenza della fine del mese di marzo 2023, esamina le ipotesi di licenziamento, tipizzate dal legislatore all’interno dell’art. 55 quater D. Lgs. n. 165 del 2001, escludendo che si tratti di altrettante ipotesi di destituzione automatica dall’impiego. Viene, difatti, ribadito che, anche in presenza di uno degli illeciti tipizzati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, va escluso qualsivoglia automatismo nell’irrogazione della sanzione disciplinare (Cass. n. 1351/2016, Cass. n. 18326/2016, Cass. n. 18858/2016, Cass. n. 24574/2016), perche’ della norma deve essere fornita un’interpretazione orientata al rispetto dei principi costituzionali. Il Giudice delle leggi, infatti, esaminando diverse disposizioni legislative che prevedevano automatismi espulsivi, ha ritenuto che la privazione di una valutazione di graduazione della sanzione in riferimento al caso concreto vulnera i principi della tutela del lavoro (Cost., articoli 4 e 35), del buon andamento amministrativo (Cost., articolo 97) e quelli fondamentali di ragionevolezza (i.e., articolo 3 Cost., cfr. Corte Cost. n. 971/1988 e Corte Cost. n. 706/1996 in materia di destituzione di diritto; Corte Cost. n. 170/2015 in materia di trasferimento obbligatorio in caso di violazione di specifici doveri da parte dei magistrati). Pertanto, in relazione all’assenza ingiustificata, che “la disposizione normativa cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravita’ della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell’elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilita’ della prestazione lavorativa” (Cass. n. 18326/2016).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, sanzione, trasferimento
Principio di proporzionalità e licenziamento ex art. 55 quater d. lgs. n. 165 del 2001
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