Continua a consolidarsi la giurisprudenza amministrativa che esclude la sussistenza della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo in caso di procedure di mobilità esterna. Invero, come affermato anche al TAR del Piemonte – Torino, con sentenza del settembre 2022, “ per costante insegnamento giurisprudenziale, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest’ultima come cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva di rapporti di lavoro già in atto (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2016, n. 15820; Id., 17 dicembre 2018, n. 32624; Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178; Id., Sez. III, 5 febbraio 2016, n. 462; Id., Sez. V, 14 aprile 2022, n. 2833)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, dipendente, trasferimento
Procedure di mobilità esterna e giurisdizione del giudice del lavoro
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