a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

covid, dipendente, ferie, licenziamento, permessi, sanità

Si può sfuggire alla quarantena ma non al licenziamento

Commento a
TRIB. TRENTO, SEZ. LAV., 21/01/2021
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La Sezione Lavoro del Tribunale di Trento si è recentemente pronunciata in tema di assenza dal lavoro per quarantena di cui alla normativa anti Covid-19, affermando che la stessa non deve sempre e necessariamente essere considerata come giustificata.
Nel caso di specie, un dipendente ha impugnato il licenziamento intimato a causa dell’assenza dal lavoro per quarantena scontata al rientro da un periodo di ferie trascorse all’estero. Il lavoratore, infatti, riteneva che al momento della partenza l’obbligo di quarantena di ritorno dai viaggi all’estero non sussistesse e che, pertanto, non potesse essere contestato alcun comportamento negligente nei confronti delle esigenze produttive del datore di lavoro. Eccepiva, inoltre, che tale obbligo, nel caso di viaggi oltre confine, fosse stato reintrodotto mentre si trovava già all’estero.
Il Giudice del Lavoro di Trento ha, viceversa, ritenuto legittimo il licenziamento evidenziando il fatto che l’obbligo di quarantena sussistesse già al momento della partenza all’estero e che, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto essere ben consapevole che al ritorno non avrebbe potuto riprendere subito l’attività lavorativa.
Ciò evidenzia, a parere del giudicante, che l’impossibilità di riprendere il lavoro al termine delle ferie sia stata causata da una condotta quantomeno colpevole del lavoratore.
Tale negligenza, sommata ad altri comportamenti poco chiari (quali l’aver usufruito di permessi in base alla legge 104 ed aver attestato la malattia tramite certificati di un medico italiano mentre si trovava all’estero), hanno indotto il Giudice a confermare la legittimità del licenziamento intimato.
In definitiva, l’impossibilità temporanea della prestazione è certamente imputabile alla scelta del ricorrente di godere delle proprie ferie all’estero. Ciò, peraltro, non lede il diritto alle ferie del lavoratore poiché il limite di trascorrere le ferie non in un Paese extracomunitario è giustificato alla luce della normativa anticovid, che ha comportato la momentanea compressione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti al fine di tutelare la salute collettiva.

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