La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla disciplina della revoca del licenziamento, precisando che – affinché si realizzi l’effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro – è sufficiente che l’atto di revoca del recesso venga inviato al lavoratore nel termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione dello stesso licenziamento.
Dunque, il richiamato effetto ripristinatorio si perfeziona con il “mero invio” della revoca al dipendente e non con il ricevimento della stessa da parte di quest’ultimo, in quanto l’atto di revoca non si configura né come una “proposta” al lavoratore di ripristino del rapporto di lavoro né come un atto recettizio, ma come atto di esercizio di un diritto potestativo del datore di lavoro cui soggiace il lavoratore.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, rapporto di lavoro
La revoca del licenziamento
Condividi questo articolo
Articoli correlati
3 Giugno 2026
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 744/2025 del 29 maggio 2026 afferma in modo persuasivo che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in presenza di prestazioni di [...]
23 Aprile 2026
Una interessante e recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2026 n. 8738), in riforma ad una pronunzia della Corte di Appello di Firenze, affronta un caso di rilievo in caso [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
