La Corte di Cassazione ha, anche di recente (dicembre 2022), ribadito che, nel comparto della Sanità (ma previsione analoga è contenuta anche nella correlata area dirigenziale), il costante sforamento del limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, previsto dalla contrattazione collettiva, pur avendo valore di “previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile”, può determinare l’insorgere del diritto al risarcimento del danno tutte le volte che la violazione della regola, per la sua natura sistematica e protratta nel tempo, si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche. Sicché, nel caso di specie, è stata ritenuta pienamente corretta la conclusione della Corte di Appello di Sassari che, in ragione del numero di turni di pronta disponibilità svolti e del disagio psicofisico che ne era conseguito, ha riconosciuto “ai lavoratori per i turni eccedenti il raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, danno, dipendente, risarcimento, sanità
Se sei turni mensili di pronta disponibilità vi sembrano pochi
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