Il Tar della Toscana, con sentenza della fine di ottobre 2022, aderisce con convinzione alla giurisprudenza secondo la quale “l’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica. L’interesse pubblico ad una celere definizione delle procedure concorsuali deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis (in questo senso: TAR Lazio – Roma, Sex. III bis, 12.05.2021, n. 5666; TAR Lazio – Roma, Sex. III bis, 15.12.2021, n. 12984; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 10/03/2022, n. 2801)”. Sicché, conclude il TAR della Toscana, il candidato ha diritto allo svolgimento di una prova scritta, mediante la fissazione di un’apposita sessione suppletiva.
4 Gennaio 2023 | covid