A distanza di trent’anni dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, la Corte di Cassazione ha recentemente espresso due importanti principi di diritto in materia, ossia:
• che, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, quando il pubblico dipendente è socio accomandatario amministratore di una s.a.s. – ferma la disciplina sulle incompatibilità di cui all’art. 53, comma 1, dello stesso decreto legislativo – si ravvisa un incarico retribuito soggetto ad autorizzazione, in quanto le somme percepite sono erogate in ragione dell’attività di amministrazione dal medesimo prestata;
• e che, in presenza di incarico retribuito ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, è sempre necessaria la preventiva verifica, da parte del datore di lavoro pubblico, della insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi nello svolgimento dell’attività prestata all’esterno.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente
Le attività soggette ad autorizzazione
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