Se mentre vado a casa a cambiarmi, mi fermo a fare la spesa, merito il licenziamento?

Una pronuncia della Suprema Corte dei primi giorni di dicembre 2023, dopo aver dato continuità all’orientamento che assoggetta anche i dipendenti di un ente pubblico non economico alle regole generali di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001 (Cass. 24 aprile 2023, n. 10811) seppure i loro rapporti siano disciplinati da contratto collettivo di lavoro di diritto privato (nella specie quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria), si occupa di una fattispecie che presente dei connotati di interesse. Invero, a fronte della “solita” gogna mediatica, che era scaturita da un social in cui si facevano pesanti illazioni sul veicolo di una società pubblica che si sosteneva maldestramente occultato nei pressi di un mercato al fine evidentemente di consentire al suo conducente di fare la spesa, un dipendente veniva licenziato. Orbene, a detta della Suprema Corte, la sanzione del licenziamento era illegittima non essendosi realizzata in primo luogo alcuna alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza ex art. 55 quater D. Lgs. n. 165 del 2001. Infatti “Il lavoratore non ha per nulla interferito con essi ed anzi e’ ben difficile ritenere che l’allontanamento non fosse tempo di lavoro, essendo stato esso stesso cagionato dallo svolgimento della prestazione ed essendovi per giunta l’autorizzazione del responsabile del settore cui era assegnato il ricorrente, sicché non vi era neanche da far constare quell’uscita. L’avere approfittato di tale uscita per fare anche la spesa al mercato e’ altra cosa dall’alterazione dei sistemi di rilevamento, che esprime una fraudolenza specifica e diversa, qui giuridicamente non ricorrente”. Viene altresì escluso che l’eventuale discredito cagionato alla propria azienda fosse imputabile al lavoratore atteso che “l’integrazione della fattispecie del fatto doloso e colposo con danno per l’azienda richiede, sia nella variante dolosa sia in quella colposa, che il pregiudizio fosse prevedibile come conseguenza della condotta, non potendosi imputare un evento all’agente, neanche come rimprovero per colpa, se si tratti di un fatto non prevedibile come conseguenza verosimile del comportamento tenuto. Ciò posto, e’ evidente che la ripresa fotografica dell’auto aziendale da parte di un terzo estraneo, nel lasso di tempo in cui essa fu parcheggiata presso il mercato e poi la pubblicazione della foto su un “social” sono circostanze del tutto imprevedibili e sostanzialmente eccezionali rispetto alle conseguenze proprie del comportamento tenuto, tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all’agente”. Da qui la mancanza di proporzionalità e la conseguente illegittimità del licenziamento tenuto conto anche del “fatto dell’abbandono non autorizzato del lavoro per quei minuti della spesa al mercato, nel contesto di un allontanamento verso casa in se’ non illegittimo perché cagionato dalla necessità di cambiarsi gli abiti perchè bagnatisi in seguito alla prestazione lavorativa, abbandono rispetto al quale non e’ neppure da parlare di danno, perché il datore ben può recuperare quel tempo sulla retribuzione, azzerando senza difficoltà il (pur minimo) pregiudizio economico. n questo quadro, la soluzione data dalla Corte territoriale appare corretta perchè la violazione commessa è sanzionata dal CCNL con una misura conservativa e non con il licenziamento. Ma appaiono non violati – lo si dice per rispondere al terzo motivo di ricorso – anche i parametri di proporzionalità. L’apprezzamento della proporzionalità è valutazione propria del giudice del merito, che in tanto potrebbe essere censurata in quanto si evidenziassero elementi di manifesta irrazionalità. Ma e’ evidente che non vi e’ alcuna irragionevolezza manifesta a fronte di un allontanamento cagionato da un’evenienza lavorativa, ovverosia per la necessita’ di cambiarsi gli abiti bagnatisi per lo svolgimento della prestazione, nell’essersi ritenuto che la sottrazione di pochi minuti per fare la spesa non potesse avere l’effetto di comportare la totale perdita del legame fiduciario e potesse comportare addirittura il licenziamento.”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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