Il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, con sentenza del settembre 2022, ha ribadito il principio della pertinenza del titolo di studio richiesto in una procedura di concorso pubblico rispetto alle funzioni che devono essere in concreto svolte, una volta assunti, all’interno dell’amministrazione. Tale principio si ricava anche dalla ratio alla base della suddivisione in classi, ai fini del loro valore legale e delle relative equipollenze, dei corsi di laurea.
Secondo il Giudice Amministrativo, la regola de qua sarebbe applicabile anche alle progressioni verticali. La legge, infatti, parifica i requisiti di accesso alle posizioni da coprire mediante progressioni interne a quelli richiesti per i concorsi pubblici (ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75 del 2017).
D’altronde, le progressioni verticali non promuovono un mero sviluppo di carriera nella stessa fascia, ma preludono all’inquadramento in una posizione superiore con conseguente novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico, rapporto di lavoro
Anche nelle progressioni verticali vi deve essere pertinenza tra il titolo di studio richiesto e le funzioni da svolgere
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