Per la lavoratrice in gravidanza la giusta causa non basta!

La sezione lavoro del Tribunale di Brescia, nel pronunciarsi sul caso di una lavoratrice licenziata per assenza ingiustificata dal lavoro nel periodo di divieto di licenziamento di cui all’art. 54 d.lgs. 151/2001, ha recentemente precisato che la “colpa grave” da parte della lavoratrice, che ai sensi della richiamata disposizione normativa rende inoperante detto divieto, non può ritenersi integrata dalla mera accertata sussistenza di una giusta causa oppure di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Dunque, posto che il concetto di colpa grave è connotato da un maggiore disvalore rispetto ai casi di giusta causa delineati dall’art. 2119 c.c. e che nell’ipotesi sottoposta all’esame del Giudice di merito tale disvalore non è stato provato dal datore di lavoro, il licenziamento è stato dichiarato nullo, con condanna dell’azienda alla reintegra della dipendente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del relativo danno ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento all’effettiva reintegra.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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