Le controversie, inerenti alle procedure di selezione indette da società private (ancorché a totale partecipazione pubblica), restano devolute al Giudice ordinario senza che possano essere attratte nella giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo.
Siffatta conclusione ha trovato un’ennesima conferma in una sentenza, dello scorso gennaio 2022, del TAR della Toscana.
A conclusione diversa il TAR Toscana perviene con riferimento alle domande dirette a contestare il mancato accesso agli atti della procedura selettiva (ed in particolare ai verbali delle prove d’esame) rispetto alle quali, stante la natura dell’ente (concessionario di un servizio pubblico), si è ritenuto esperibile il rimedio del ricorso sull’accesso secondo le regole dell’art. 116 cod. proc. amm.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
accesso agli atti, selezione
Società in mano pubblica e selezioni, a chi spetta la giurisdizione e il diritto di accesso?
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