Un dipendente pubblico precario (ovvero con rapporti di lavoro flessibile a termine o co.co.co.) che viene stabilizzato perde il diritto al risarcimento del danno comunitario (ex art. 36 D. LGS. n. 165 del 2001) solo nell’ipotesi in cui tale immissione in ruolo sia stata operata dall’ente pubblico che determinato la condotta abusiva e essa sia conseguenza diretta ed immediata dell’abuso ovverosia rappresenti lo strumento destinato alla sua eliminazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente, licenziamento, precario, risarcimento
La stabilizzazione del precario pubblico non sempre esclude il diritto ai danni da precariato
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