E’ ormai univoca la giurisprudenza nel ritenere che, in mancata di apposita autorizzazione da parte del proprio ente, lo svolgimento di incarichi extra impiego, ad opera di un dipendente pubblico a tempo pieno e fatte salve talune categorie specifiche (come i dirigenti sanitari o gli insegnanti o i dipendenti a part time al 50%) determina la violazione dell’obbligo di esclusività. Neppure la violazione è sanabile “a posteriori”, sicché il dipendente si espone non solo a possibili sanzioni disciplinari ma anche all’azione di restituzione delle somme percepite.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, sanità, ufficio
Per gli incarichi extra ufficio, l’autorizzazione deve essere preventiva
Condividi questo articolo
Articoli correlati
10 Aprile 2026
Cass., Sez. Lav., n. 3103 del 12 febbraio 2026, interviene a definire una controversia, nella quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità di un dirigente per condotte vessatorie (mobbing) in danno di un collega, ma [...]
7 Aprile 2026
Cass., Sez. Lavoro, 4 febbraio 2026, n. 2388, conferma che al personale trasferito tra amministrazioni ex art. 31 D.Lgs. n. 165/2001 si applica immediatamente il contratto collettivo in vigore presso l’ente cessionario. L’ultrattività della contrattazione [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
