Diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 del personale di polizia

Il TAR della Toscana, con sentenza della fine del mese di maggio 2024, torna ad occuparsi, relativamente al personale in regime di diritto pubblico, dell’istituto dell’assegnazione temporanea ad altra sede, disciplinato dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Il Giudice amministrativo ricorda che “la norma prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, possa venire assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, “subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”. Ed ancora che, nel caso delle Forze di Polizia “l’istituto riceve, peraltro, una peculiare declinazione dall’art. 45 co. 31-bis del d.lgs. n. 95/2017, secondo il quale “le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”. Orbene, muovendo da tale contesto normativo, il TAR della Toscana ha ritenuto, nella specie, il diniego, opposto dall’amministrazione, illegittimo, atteso che “l’assegnazione temporanea disciplinata dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 può essere negata, nel caso di personale appartenente alle Forze di Polizia, “per motivate esigenze organiche o di servizio”. Tali non sono, tuttavia, quelle illustrate nel provvedimento impugnato, a partire dalle esigenze asseritamente legate alle mansioni di -OMISSIS- cui il ricorrente è adibito, le quali richiedono il possesso di competenze professionali che non possono certo presumersi infungibili. Né l’infungibilità può farsi derivare dalla componente fiduciaria di tali mansioni, che – in difetto di prova contraria a carico dell’amministrazione – deve necessariamente recedere alla tutela della genitorialità assicurata dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Allo stesso modo la scopertura organica, che, con il venire meno di un’ulteriore unità, comprometterebbe la funzionalità dei servizi presso la Questura di -OMISSIS-, è allegata dal provvedimento in termini assoluti e non proporzionali (cinque vacanze nel ruolo degli assistenti/agenti e quarantuno vacanze complessive), il che non consente di apprezzarne le ricadute effettive sulla dotazione di personale dell’ufficio e, conseguentemente, di verificare la tenuta della valutazione che lo stesso provvedimento impugnato esprime in ordine alla prevalenza delle esigenze operative della sede di appartenenza del dipendente rispetto alle esigenze operative delle sedi di destinazione indicate dall’interessato (Polstrada di -OMISSIS- e di -OMISSIS-): sedi che lo stesso provvedimento riconosce presentare carenze organiche nel ruolo degli assistenti /agenti, salvo non quantificarle, di modo che per questo aspetto la motivazione del diniego finisce per essere fondata su dati incompleti e perciò non risolutivi (manca la scopertura organica delle sedi di destinazione; non è nota l’incidenza percentuale delle scoperture indicate per l’ufficio di appartenenza); con il risultato che le stesse conclusioni formulate dall’amministrazione circa la maggiore o minore complessità delle esigenze operative dell’una o dell’altra sede non sono controllabili nella loro complessiva ragionevolezza e incorrono nei vizi di legittimità dedotti”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
Torna in alto