La vicenda trae origine dall’esclusione dalla procedura di gara di un operatore economica disposta per omessa dichiarazione (ex art. 80, comma 5, lett. c bis del D. Lgs. n. 50 del 2016) di alcune condanne, in quanto ciò avrebbe comportato l’impossibilità di valutare adeguatamente l’affidabilità del concorrente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale adito ha confermato l’automatismo espulsivo, spingendosi – nel silenzio, sul punto, dell’amministrazione – sino a sottolineare che la pregressa vicenda penale (in quanto trattandosi di una sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo) fosse di particolare gravità e, quindi, idonea ad incidere sull’integrità e sull’affidabilità dell’impresa.
L’impresa ricorrente, nel proporre ricorso al Consiglio di Stato, lamenta che la valutazione di inaffidabilità non può essere compiuta secondo un giudizio di probabilità astratta, ma va necessariamente operata in concreto tenendo conto del pregresso episodio e dalle specificità del contratto posto a gara, ed è per questo rimessa alla valutazione della sola amministrazione aggiudicatrice (salvo il sindacato successivo del giudice amministrativo).
Detto in altri termini, in questi casi non sussiste l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante (e non il giudice amministrativo), una volta venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore economico e della sua affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di appalto.
In definitiva, l’omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente, sufficiente a condurre all’estromissione del concorrente a prescindere dalla concreta rilevanza dell’informazione taciuta.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara
L’omessa dichiarazione di condanne penali non legittima automaticamente l’esclusione dalla gara
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