Tra le novità del novellato codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36 del 2023), merita menzione il ruolo centrale affidato ai principi, codificati ai primi articoli del codice stesso, ed in particolare, per quanto in questa sede rileva, ai principi di tempestività e di certezza dei tempi amministrativi.
Anzitutto, la tempestività dell’azione amministrativa si declina come obiettivo a cui deve tendere l’Amministrazione nel raggiungimento del risultato sotteso alla procedura di gara. Difatti, ai sensi dell’art. 1 del citato d.lgs. 36/2023, la tempestività diviene al contempo fine e mezzo per il conseguimento del risultato amministrativo.
Scendendo poi nella disciplina di dettaglio, la centralità accordata ai principi di certezza, tempestività e speditezza dell’attività amministrativa si manifesta compiutamente e concretamente nell’art. 17, dedicato alle fasi della procedura.
La disposizione, nel suo comma terzo, specifica che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è tenuto a concludere le procedure di selezione nei termini specificati nell’allegato I.3. Quest’ultimo, nell’elencare i termini massimi di conclusione delle procedure di gara, distingue il caso di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e col minor prezzo.
In caso di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i termini massimi di durata della procedura sono di:
• nove mesi, in caso di procedura aperta e partenariato per l’innovazione;
• dieci mesi per la procedura ristretta;
• sette mesi: per la procedura competitiva con negoziazione ed il dialogo competitivo;
• quattro mesi: per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
In caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, i termini invece sono pari a:
• cinque mesi per la procedura aperta
• sei mesi per la procedura ristretta;
• quattro mesi per la procedura competitiva con negoziazione e
• tre mesi per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Manca, di contro, un termine per l’affidamento diretto, che non configura di fatto una procedura di selezione nel senso attribuitogli dal codice.
Quanto al dies a quo ed al dies a quem, viene precisato che i suddetti termini decorrono “dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta”, per tale intendendosi l’aggiudicazione definitiva ed efficace (quale unico istituto oggi riconosciuto dal d.lgs. 36/2023).
Non è ammessa alcuna sospensione, neppure in pendenza di contenzioso giudiziale, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo, mentre è contemplata la possibilità (per il RUP) di proroga, per ulteriori 30 giorni, nel caso di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In aggiunta a tale ipotesi, vi sono ulteriori due possibilità di proroga, ciascuna per un periodo pari a tre mesi, in presenza di “circostanze eccezionali”, nonché “di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura”.
Venendo invece alle conseguenze giuridiche della “scadenza” del termine senza che si sia giunti ad aggiudicazione, l’art. 17 chiarisce che la violazione “costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso” che, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, “legittima gli operatori economici a incardinare in sede giudiziaria la relativa azione”. La possibilità di agire avverso il silenzio, quindi, assicura piena effettività alla prescrizione normativa, attribuendole efficacia cogente e vincolante.
Ebbene, la scelta di delimitare le tempistiche di definizione della procedura di gara mira ad offrire agli operatori economici una maggiore garanzia di certezza e celerità delle procedure di approvvigionamento, così da renderne la partecipazione in gara maggiormente attrattiva, nella evidente consapevolezza del ruolo centrale assunto dal settore delle pubbliche gare nella crescita e nello sviluppo del Paese e della sua economia.