Il Tar della Toscana con una sentenza dello scorso giugno 2022, occupandosi di un concorso per il profilo EP del Comparto delle Università (ovvero quello apicale assimilabile a quello appena istituito dal D.L. n. 80 del 2021 in tutti i comparti pubblici novellando in parte qua l’art. 52 D. Lgs. n 165 del 2001), ha avuto modo di statuire quanto segue: “il requisito della laurea triennale per l’accesso alla posizione di cui si discute è previsto anche dal regolamento di Ateneo che non può ritenersi atto meramente riproduttivo delle disposizioni della contrattazione collettiva e condizionato alla loro perdurante vigenza. Invero l’Autonomia universitaria nella determinazione dei requisiti di accesso, al contrario di quanto afferma la difesa dell’Ateneo, non si risolve in una sorta di “riserva” al bando di concorso della determinazione dei requisiti di accesso, essendo tale atto generale subordinato alle previsioni contenute negli atti normativi di fonte primaria e secondaria, ivi compresi i regolamenti di Ateneo (T.A.R. Catanzaro, sez. II, 01/07/2020, n.1187). Sicchè, essendo previsto nel regolamento della Università di Firenze che per l’accesso alla posizione EP è sufficiente la laurea triennale il bando doveva conformarsi a tale disposizione. Diversamente da quanto afferma l’Ateneo ciò non significa escludere che l’avviso, laddove sussistano particolari esigenze, possa integrare le previsioni del regolamento e prevedere requisiti ulteriori, ma tale potestà non può risolversi nella modifica del titolo di studio previsto dalla fonte regolamentare alla cui disapplicazione la p.a. non è autorizzata”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva
A volte basta la laurea triennale!
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