Affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:
– la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente e
– la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga.
È quanto statuito dal Tar Milano, che, nel richiamare svariati precedenti giurisprudenziali e pareri di ANAC ha riassunto gli elementi legittimanti l’istituto della proroga tecnica. Ha poi ricordato come, al contrario, non sia rilevante il fatto che il bando non abbia previsto la copertura economica e il relativo valore della proroga in quanto la durata e l’importo non sono né prevedibili né quantificabili alla data di pubblicazione del bando.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara
Condizioni per la legittimità della proroga tecnica
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