Il Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, il diritto comunitario è una risorsa o un intralcio

All’alba di una nuova era e della possibile rivendicazione della primazia della Nazione, con le sue sorti brillanti e recessive, l’auspicio che mi sento di fare è che la supremazia del diritto comunitario, nel sistema delle fonti interne, non venga ritenuta un inutile fardello di cui liberarsi in tempi celeri. Per quanto, difatti, possa suonare banale e, per certi versi, scontato, se non si vogliono risvegliare i mai sopiti e funesti aneliti del secolo scorso, non guardare oltre il cortile di casa, è probabilmente il limite maggiore di chiunque intenda occuparsi di una collettività.
E, per rimanere all’interno del nostro lavoro pubblico – privato, come non richiamare all’attenzione dei nostri lettori il Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, pubblicato nella GU del 29 luglio 2022 che ha inteso dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, volta a realizzare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’ambito dell’Unione europea.
Si tratta di un intervento che mira a garantire ai lavoratori maggiori tutele e che cerca, soprattutto, di superare qualsiasi disequilibrio informativo con un ambito di applicazione che include sia il lavoro privato sia quello pubblico e che si spinge sino ai confini del lavoro domestico, lasciando fuori nella sostanza il lavoro autonomo e poche altre ipotesi come i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale. E, se probabilmente sarebbe stato preferibile una disciplina transitoria che modulasse anche sul piano temporale, l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 104 del 2022, con i suoi nuovi obblighi e previsioni, nondimeno esso risponde ad un’esigenza di trasparenza che riecheggia da vicino le regole partecipative ed il diritto di accesso agli atti della PA che, non a caso, costituisce uno “strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, destinata sempre più ad assumere i contorni di una “casa di vetro”, nell’ambito di una visione più ampia dei diritti fondamentali sanciti dall’art. 2 della Costituzione, che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri” (CDS., Ad. Plen. n. 10 del 2020).
Insomma, se non v’è dubbio che si tratti di un intervento che finisce con accentuare gli adempimenti correlati ai singoli rapporti di lavoro e che – per questa parte- è destinato ad avere un impatto applicativo più significativa nel lavoro privato, sembra innegabile che esso risponda ad esigenze che si avvertono da tempo anche alla luce dell’atomizzazione del mondo del lavoro e dei suoi attori nonché dell’avvertita necessità di conciliare il tempo lavoro con la vita privata. Sicché, se sono comprensibili le preoccupazioni manifestate dai più parti in merito all’insorgere di ulteriori aggravi burocratici, appare comunque apprezzabile il tentativo di superare i disequilibri informativi che rendono, almeno in taluni casi, i lavoratori ignari dei loro diritti e delle loro tutele anche con riferimento alla fruizione delle ferie o alle gestione dell’obbligo orario (specie con riferimento alle forme in cui l’organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile) o della reperibilità o alla durata del periodo di prova.
E, se non è questa la sede per una compiuta disamina di tale disciplina, che mostra di avere consapevolezza anche dell’impatto dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati sul rapporto di lavoro, nel chiudere questa breve disamina è il caso di evidenziare che, a scanso di letture troppo frettolose del D. Lgs. n 104 del 2022, per i lavoratori pubblici, nulla cambia in ordine al regime delle incompatibilità e dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, essendo il diritto del lavoratore a svolgere altra attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro (senza per questo ricevere un trattamento meno favorevole), imposto dall’art. 8 ai soli datori di lavoro privati.

A cura di Avv. Mauro Montini

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