contrarietà agli articoli 3 e 41 della Costituzione l’articolo 9, comma 1, della legge 13/2018 della Regione Lazio, che, ai fini dell’accreditamento delle strutture private con il servizio sanitario regionale, impone il ricorso al rapporto di lavoro subordinato, escludendo la possibilità per dette aziende di utilizzare altre forme contrattuali.
Il legislatore regionale ha giustificato tale scelta, sostenendo che la libertà di iniziativa economica privata possa essere limitata per il perseguimento di uno scopo di carattere sociale, come la tutela dei lavoratori e della salute, ma secondo la Corte la citata previsione si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità e con quello di libertà di iniziativa economica privata, in quanto “una così penetrante limitazione del potere organizzativo dell’imprenditore, titolare della struttura che ambisce all’accreditamento, risulta anche non coerente con il fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento”, risultando “ipotizzabili, come idonei a tal fine, soprattutto per alcune
figure professionali di alta qualificazione nel settore sanitario, rapporti di lavoro autonomo […] né possono escludersi rapporti di collaborazione” (Corte Costituzionale n. 113/2022).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
L’obbligo di subordinazione è in contrasto con la Costituzione
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