I giudici di legittimità, con riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale, ha affermato che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell’orario part time in turni non comporta affatto la deroga alla necessità, prescritta dalla legge, della puntuale indicazione – nel contratto di lavoro – della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Dunque, secondo la Corte, per quanto riguarda i turni assegnati ai lavoratori part-time, le indicazioni di legge possono ritenersi rispettate soltanto quando – in mancanza di clausole flessibili elastiche – nel contratto di lavoro a tempo parziale venga operato un rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite, in modo da rendere noto al lavoratore come verrà eseguita nel tempo la propria prestazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
Fasce orarie e turni nel part time
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