La Suprema Corte ha definitivamente sancito, con ordinanza del maggio 2022, che, il sistema della contrattazione collettiva degli enti locali (richiamando “a conferma” anche il CCNL del 2020) impone che gravino sui medesimi fondi tanta la retribuzione accessoria (di
posizione e risultato) della dirigenza di ruolo a tempo indeterminato che quella dei dirigenti assunti a tempo determinato nelle forme dell’art. 110 del TU degli enti locali. Ancora una volta, anche a leggere la sentenza, che forza non poco l’interpretazione dell’appena richiamato art. 110 (si veda in particolare il comma 3), si ha la sensazione che la ragione di stato, del contenimento dei costi della spesa pubblica (espressamente menzionata ai paragrafi 17-20 della sentenza), abbia finito per “piegare” le norme, essendo intuibile che, in termini assoluti, una simile decisione (specie se i fondi della dirigenza non sono automaticamente rideterminati ai posti effettivamente coperti) finisce con il far pagare il costo di tali assunzioni ai dirigenti già in servizio che vedranno inevitabilmente diminuire il loro
trattamento accessorio per minore capienza delle risorse.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, dirigenza, retribuzione
Anche i compensi accessori dei dirigenti a tempo determinato gravano sui fondi della dirigenza di ruolo a tempo indeterminato
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