La sezione lavoro del Tribunale di Bergamo, all’esito di un giudizio di impugnazione di licenziamento, ha aderito all’orientamento della Corte di Cassazione che ha sostenuto la legittimità della condotta di un lavoratore che ha registrato di nascosto le conversazioni con i colleghi per precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa imminente.
In particolare, secondo i Giudici, l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente ed i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, se il lavoratore sia mosso dal genuino intento di tutelare un proprio diritto e di acquisire una prova a proprio favore.
Tali registrazioni, pertanto, potranno essere validamente utilizzate nel processo del lavoro, rientrando nel genere delle riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 del Codice Civile.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, genere, licenziamento
Legittima la registrazione di conversazioni tra colleghi finalizzata ad acquisire una prova
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