Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ha respinto il ricorso volto a far impartire l’ordine alla Azienda Sanitaria Locale competente di somministrare la prima dose di vaccino anti COVID- 19 di marca Pfizer e non di diversa marca.
Sebbene il ricorrente ritenesse di aver diritto a scegliere tra il vaccino Pfizer o Moderna, il TAR ha chiarito che la scelta del vaccino da somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa.
In tal modo è possibile salvaguardare la salute della persona senza che possa configurarsi una sorta di “diritto di opzione” dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.