I giudici di legittimità sono stati nuovamente chiamati a pronunciarsi sull’istituto del preavviso e hanno aderito all’orientamento che attribuisce allo stesso efficacia obbligatoria.
Da ciò discende che, nel caso in cui la parte non recedente rinunci al preavviso, la parte recedente non potrà vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.
Ciò in quanto la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni di cui all’art. 1173 c.c..
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
L’efficacia obbligatoria del preavviso
Condividi questo articolo
Articoli correlati
15 Aprile 2026
Sul tema è recentemente intervenuta Cass., Sez. Lavoro, Sezione Lavoro, 2 aprile 2026 n. 8211. Si afferma che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a lavoratore disabile, la discriminazione indiretta [...]
12 Aprile 2026
La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza del 12 marzo 2026) ha chiarito due importanti aspetti sull’indennità di trasferimento d’autorità (l.n.86/2001): • il militare che vince un concorso interno riservato (es. passaggio a ufficiale) [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
