I giudici di legittimità sono stati nuovamente chiamati a pronunciarsi sull’istituto del preavviso e hanno aderito all’orientamento che attribuisce allo stesso efficacia obbligatoria.
Da ciò discende che, nel caso in cui la parte non recedente rinunci al preavviso, la parte recedente non potrà vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.
Ciò in quanto la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni di cui all’art. 1173 c.c..
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
L’efficacia obbligatoria del preavviso
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