La Sezione lavoro del Tribunale di Udine ha recentemente affermato che l’assenza ingiustificata dal lavoro finalizzata ad indurre il datore di lavoro ad irrogare il licenziamento rappresenta una condotta illegittima del dipendente, in quanto tale prassi comporta una ricaduta di ordine economico sia per la parte datoriale, che è tenuta a versare il c.d. ticket Naspi, che per le finanze pubbliche, dato che il lavoratore – stante la perdita involontaria del posto di lavoro – ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.
Dunque, secondo il giudice di merito, il comportamento del prestatore di lavoro assente ingiustificato deve essere interpretato come manifestazione della volontà del medesimo di recedere dal contratto, con la conseguenza che tale condotta comporta la risoluzione di fatto del rapporto di lavoro per dimissioni implicite per comportamento concludente, ciò anche in assenza della formalizzazione telematica delle stesse.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, rapporto di lavoro
Assenza ingiustificata: niente licenziamento, ma dimissioni!
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