Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza del marzo 2022, afferma a chiare lettere che il regime restitutorio declinato nei commi 7 e 7 bis dell’art. 53 del D Lgs. n. 165 del 2001, per gli incarichi extraufficio non autorizzati, si applica anche al personale militare, quale “sanzione” per la violazione della regola della esclusività del rapporto di servizio.
Insomma, seppure in linea generale il personale in regime di diritto pubblico, come quello militare o le forze di polizia di Stato, risulti assoggettato a norme e regole sue proprie (contenute nei diversi e specifici ordinamenti), la normativa sulla violazione dell’obbligo di esclusività e sulle sue conseguenze ha invece carattere generale (cfr. Cons. di Stato n. 4091/2021), anche alla luce dell’altrimenti inspiegabile ed irragionevole disparità di trattamento, a favore di quest’ultimo, che si determinerebbe nei confronti di tutti gli altri dipendenti pubblici, anche non contrattualizzati, solo per i quali, non operando ridetta abrogazione, resterebbe fermo l’obbligo restitutorio.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
polizia, sanzione, ufficio
La disciplina dell’art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001 si applica al personale militare?
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