Il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, con sentenza dell’aprile 2022, si è pronunciato con riferimento alle procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017.
In particolare, il Giudice Amministrativo ha sottolineato che si tratta di procedure ispirate all’esigenza di superare il precariato e, pertanto, devono ritenersi aperte non solo a coloro che abbiano conseguito il requisito richiesto dalla legge sulla base di contratti a tempo determinato, ma anche a coloro che abbiano stipulato contratti di lavoro flessibile.
La disposizione normativa, infatti, in punto di requisiti richiesti per la partecipazione, si riferisce ad una categoria di rapporti contrattuali non espressamente limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile.
Insomma, se l’esigenza è quella di superare il precariato, allora la norma non può che essere interpretata in maniera estensiva ovvero in modo da ricomprendere una platea di lavoratori più ampia possibile
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
precario
Le procedure di stabilizzazione sono aperte a tutti i lavoratori con contratto “flessibile”
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