Positiva la risposta del Tribunale di Arezzo nella sentenza già richiamata nella news che precede dello scorso aprile 2022. Invero è stato ritenuto che, al di là del nomen utilizzato (ovvero della forma apparentemente autonoma dei contratti) ovvero della loro solo (altrettanto apparente) riconduzione nello svolgimento di un progetto finalizzato ex art. 15 octies l D. Lgs. n. 520 del 1992, ciò che rileva è che tali contratti hanno supplito ad esigenze ordinarie e strutturali dell’ente sanitario datore di lavoro con ciò ponendosi al di fuori dei
parametri che ne avrebbero legittimato l’impiego. Da qui il diritto al risarcimento del danno commisurato, alla luce della durata del rapporto precario, in 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, precario, retribuzione, risarcimento
La tutela risarcitoria, di cui all’art. 36 D. Lgs. n. 165 del 2001, comprende anche i dipendenti assunti nelle forme dell’art. 7, 6° comma, D. Lgs. 165/2001, ovvero ai sensi dell’art. 15 octies D. Lgs. 502/1992?
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