Il Consiglio di Stato, nel decidere due giudizi di ottemperanza di altrettante sentenze di giudici ordinari rese in tema di risarcimento spettante a dipendenti pubblici assunti con contratti a termini illegittimi, si confronta con il tema della soggezione o meno della relativa indennità risarcitoria (quella di cui all’art. 36 D. Lgs. n. 165 del 2001, per intendersi) a tassazione separata così come
era stata operato dalle amministrazioni pubbliche in sede di esecuzione di quelle sentenze. Orbene, secondo il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa, trattandosi di somme spettanti a titolo di danno emergente (ovvero di danno da perdita di chance) non avrebbero dovuto essere assoggettata a tassazione, sicché l’Amministrazione è stata condannata a restituire quanto indebitamente trattenuto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, licenziamento, precario, risarcimento, tassazione
L’indennità risarcitoria spettante al precario pubblico ( ex art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001) non è soggetta a tassazione
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