a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

contrattazione collettiva, retribuzione, sanità

Lavoro straordinario e incentivi

Nel corso della seconda metà del 2023 sono intervenute numerose sentenze della Suprema Corte che hanno cercato di attenuare gli effetti di maggiore ingiustizia sostanziali derivanti dalla rigida applicazione della regola secondo la quale, nel lavoro pubblico, i compensi possano essere corrisposti solo al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. E’ stato così sancito che, tutte le volte che l’esecuzione delle prestazioni rese non sia affetta da nullità per illiceità dell’oggetto o della causa, spetti quanto meno il diritto alla straordinario.
Ad esempio, posto che il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. aggiuntive – nel settore della sanità- è subordinato al ricorrere dei presupposti dell’autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria, si è tuttavia affermato che, “pur in mancanza dei menzionati presupposti, l’attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023)”. In senso analogo ci si è espressi in merito all’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera cui gli incarichi si riferiscono. Si è, difatti, precisato che se tale mancanza impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 18 (nel testo all’epoca vigente), “tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c..” (cfr. ordinanza della Sez. L n. 25696 del 4 settembre 2023).

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